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PA: il responsabile per la transizione al Digitale manca in troppi Enti

lentepubblica.it • 3 Ottobre 2018

pa-responsabile-transizione-digitalePA: il responsabile per la transizione al Digitale manca in troppi Enti. L’allarme è lanciato dalla circolare della Funzione pubblica n. 3/2018.


Nell’ambito della serie di azioni, a cui il Governo intende dare corso, per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, affinché sia di supporto alla crescita digitale dell’Italia, riveste particolare importanza l’individuazione della figura del responsabile per la transizione al digitale.

 

Con la circolare si richiama l’attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza connessi alla predetta nomina, ferma restando l’autonomia organizzativa riconosciuta dall’ordinamento giuridico alle amministrazioni in indirizzo.

 

La trasformazione digitale richiede il contributo ed il coinvolgimento di ogni articolazione della macchina pubblica e a tal fine il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede all’art. 17 che le pubbliche amministrazioni garantiscano l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo.

 

L’art. 17, comma 1, CAD, stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la “transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità” nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale(RTD). Giova precisare che già nel testo previgente si attribuiva alla struttura per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie una serie di compiti di rilievo strategico.

 

Si consideri che rientrava tra i suoi compiti (confermati peraltro nella attuale formulazione del CAD) quello di analizzare la coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie digitali, ovvero di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa, e anche di promuovere le iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.

 

La novella di cui al d.lgs. 179/2016 istituisce la figura del RTD, ne definisce la collocazione organizzativa e dispone che, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, risponde direttamente all’organo di vertice politico o, in sua assenza, a quello amministrativo dell’ente (art. 17, commi 1-ter e 1-sexies, CAD). La rilevanza di una tale previsione nell’ordinamento giuridico italiano denota la volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell’amministrazione la governance – intesa come attività di indirizzo, coordinamento e correlata responsabilità – della transizione del Paese al digitale, attraverso la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un’ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e non più la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione. Da ciò si evince che, nel rispetto degli assetti organizzativi dell’amministrazione di riferimento e del principio di separazione tra funzioni del vertice politico e del vertice amministrativo, il legislatore attribuisce ai compiti demandati al RTD una valenza strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta da parte del vertice politico che trova immediata espressione nella direttiva generale per l’attività amministrativa, successivamente da declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel piano della performance.

 

Ciò posto, dalla data di entrata in vigore di tale obbligo (14 settembre 2016) ad oggi, risulta che soltanto un numero limitato di amministrazioni ha provveduto ad individuare tale figura, essenziale per la digitalizzazione coordinata del Paese.

 

Con la presente Circolare, nella convinzione della centralità del ruolo del RTD ai fini della trasformazione digitale dell’amministrazione e del pieno adempimento delle norme in materia di innovazione della pubblica amministrazione, si richiamano le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all’ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it).

 

In allegato il testo completo della Circolare.

Fonte: Funzione Pubblica
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